IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012,  concernente  l'ordinamento  delle  strutture  generali
della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri,   e   successive
modificazioni,  e  in  particolare  l'articolo  24-bis,  relativo  al
Dipartimento per le politiche di coesione; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'articolo  10,  che  ha  istituito   l'Agenzia   per   la   coesione
territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica  di
coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei  ministri
e l'Agenzia medesima; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2014,  recante  l'approvazione  dello  Statuto  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
novembre 2014, con il quale si e'  provveduto  alla  riorganizzazione
del Nucleo tecnico  di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti
pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto  legislativo  5
dicembre 1997, n. 430, costituendo presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione
(NUVAP) e presso l'Agenzia per la coesione territoriale il Nucleo  di
verifica e controllo (NUVEC); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, il quale, in attuazione del citato articolo 10,  comma
5,  del  decreto-legge  n.  101  del   2013,   ha   disciplinato   il
trasferimento  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   e
all'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base  delle  funzioni
rispettivamente attribuite, delle unita' di personale di ruolo e  dei
rapporti di lavoro a tempo determinato per la  loro  residua  durata,
nonche' delle risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento  per
lo sviluppo e la coesione  economica  del  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, di modifica del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° ottobre  2012,  con  il  quale  e'  stato  istituito,
nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   il
Dipartimento per le politiche di coesione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2015,  recante  l'approvazione  del  regolamento  di   organizzazione
dell'Agenzia per  la  coesione  territoriale,  e  in  particolare  le
tabelle A e  B,  che  costituiscono  parte  integrante  del  medesimo
regolamento e indicano la dotazione organica, rispettivamente per  il
personale  dirigenziale  pari  a due  dirigenti   di   prima   fascia
e diciannove dirigenti di seconda fascia, nonche'  per  il  personale
appartenente    alle     qualifiche     professionali,     pari     a
complessive centosettantanove unita'; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 50, comma 1, primo  periodo,  del
citato decreto-legge n. 13 del 2023, il quale prevede che, al fine di
assicurare un piu' efficace  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
all'articolo 119, quinto comma,  della  Costituzione,  di  rafforzare
l'attivita'  di  programmazione,  di  coordinamento  e  di   supporto
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle
politiche  di  coesione,  con  riferimento  alle  pertinenti  risorse
nazionali e comunitarie, nonche' di favorire  l'integrazione  tra  le
politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con
il decreto di cui al successivo comma 2, l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125,  e'  soppressa  e  l'esercizio  delle  relative  funzioni  e'
attribuito  al  Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  che  succede   a   titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne
acquisisce  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie,   con
conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto,  altresi',  il  secondo  periodo  del   predetto   comma   1
dell'articolo  50  del  decreto-legge  n.  13  del  2023,  il   quale
stabilisce che le risorse umane da trasferire includono il  personale
di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonche'  il  personale  con
contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto
in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per  la  coesione
territoriale  alla  data  di   entrata   in   vigore   del   medesimo
decreto-legge; 
  Visto,  altresi',  il  comma  2  del  predetto  articolo   50   del
decreto-legge n. 13 del 2023, il quale stabilisce  che,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla  puntuale
individuazione delle risorse umane,  finanziarie  e  strumentali,  ai
sensi del comma 1 del medesimo  articolo,  nonche'  alla  definizione
della  disciplina  per  il  trasferimento  delle  medesime   risorse,
individuando altresi' la data a decorrere dalla  quale  transitano  i
rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle  funzioni  gia'  di
titolarita' dell'Agenzia per la  coesione  territoriale,  nonche'  le
unita' di personale; 
  Visto  il  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.   124,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche  di  coesione,  per  il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  nonche'
in materia di immigrazione» e, in particolare, gli articoli 10, comma
11, e 22, comma 1, lettera a); 
  Considerato che il  suddetto  articolo  22,  comma  1,  lettera  a)
dispone  l'abrogazione,  con  decorrenza   dal   1°   gennaio   2024,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,  comma  7-quater,
del  decreto-legge  20  giugno   2017,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, pari a 8,8  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2034  e  concernente  il
finanziamento delle Strutture di supporto ai Commissari  straordinari
del Governo delle ZES e delle attivita' dell'Agenzia per la  coesione
territoriale a supporto dei medesimi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2015, recante «Definizione delle tabelle di equiparazione  fra
i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi
ai   diversi   comparti   di   contrattazione   del   personale   non
dirigenziale»; 
  Visto il contratto collettivo nazionale quadro per  la  definizione
dei comparti e delle  aree  di  contrattazione  collettiva  nazionale
(2016-2018), sottoscritto in data 13 luglio 2016,  e  in  particolare
l'articolo 3, il quale prevede  che  il  comparto  di  contrattazione
collettiva  delle  Funzioni  centrali  comprende,  tra  l'altro,   il
personale non dirigente dell'Agenzia per la coesione territoriale,  e
l'articolo 7, il quale dispone che  l'area  delle  Funzioni  centrali
comprende  i  dirigenti  delle  amministrazioni  del  comparto  delle
Funzioni centrali di cui al citato articolo 3; 
  Visto il contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale dell'area Funzioni centrali per il triennio  2016  -  2018,
sottoscritto il 9 marzo 2020, e in particolare la «Sezione dirigenti»
ed  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del   personale
dell'area dirigenziale della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
relativo al triennio 2016 - 2018, sottoscritto l'11 marzo  2022,  dai
quali si evince la  corrispondenza  professionale  tra  il  personale
dirigente delle predette aree; 
  Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Funzioni centrali per il triennio 2019 - 2021,  sottoscritto
il 9 maggio 2022; 
  Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
relativo al triennio 2016 - 2018, sottoscritto il 7 ottobre 2022; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo  Mantovano,  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei  ministri  e  di  quelli  relativi  alle  attribuzioni   di   cui
all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ravvisata  la  necessita'  di   individuare   le   risorse   umane,
finanziarie e strumentali dell'Agenzia per la  coesione  territoriale
da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la nota dell'Agenzia per la coesione  territoriale  prot.  n.
30614 del 27 ottobre 2023, con la quale sono individuate  le  risorse
umane  da  trasferire  in  attuazione  del  citato  articolo  50  del
decreto-legge n. 13 del 2023, pari  a  sedici  dirigenti  di  seconda
fascia, di cui due con incarico dirigenziale  di  prima  fascia,  116
unita' di personale non dirigenziale, di cui sessantacinque  di  area
III, 47 di area II e 4 di area I, nonche' 7  unita'  di  personale  a
tempo determinato; 
  Ravvisata, conseguentemente, la necessita' di incrementare i  posti
di  funzione  previsti  per  il  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione; 
  Tenuto  conto  del  personale  dirigenziale  dell'Agenzia  per   la
coesione territoriale, nonche' dei posti di  funzione  effettivamente
ricoperti; 
  Ritenuto necessario adeguare l'organizzazione del Dipartimento  per
le politiche di coesione e ridefinirne i compiti, alla luce di quanto
disposto  dall'articolo  50  del  decreto-legge  n.  13   del   2023,
incrementandone l'articolazione da due a  cinque  Uffici  di  livello
generale e da quattro a diciotto Servizi di livello dirigenziale  non
generale, al fine di innalzare il complessivo livello  di  efficienza
ed efficacia dell'azione amministrativa; 
  Ritenuto necessario, a tal fine, provvedere  alla  soppressione  di
due posizioni di seconda fascia per consentire la costituzione di una
posizione di prima fascia, garantendo l'invarianza finanziaria; 
  Rilevata, altresi',  la  necessita'  di  ridenominare  il  predetto
Dipartimento in «Dipartimento per le politiche di coesione e  per  il
sud»; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale 
 
  1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41, di seguito denominato decreto-legge, a  decorrere
dal 1° dicembre 2023 l'Agenzia per la coesione  territoriale  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' soppressa.