IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 24-bis, relativo al Dipartimento per le politiche di coesione; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 10, che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia medesima; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, con il quale si e' provveduto alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, costituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e presso l'Agenzia per la coesione territoriale il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, il quale, in attuazione del citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, ha disciplinato il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, delle unita' di personale di ruolo e dei rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonche' delle risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale e' stato istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche di coesione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015, recante l'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale, e in particolare le tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del medesimo regolamento e indicano la dotazione organica, rispettivamente per il personale dirigenziale pari a due dirigenti di prima fascia e diciannove dirigenti di seconda fascia, nonche' per il personale appartenente alle qualifiche professionali, pari a complessive centosettantanove unita'; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»; Visto, in particolare, l'articolo 50, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 13 del 2023, il quale prevede che, al fine di assicurare un piu' efficace perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attivita' di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonche' di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al successivo comma 2, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' soppressa e l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto, altresi', il secondo periodo del predetto comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023, il quale stabilisce che le risorse umane da trasferire includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; Visto, altresi', il comma 2 del predetto articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, nonche' alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, individuando altresi' la data a decorrere dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni gia' di titolarita' dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonche' le unita' di personale; Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione» e, in particolare, gli articoli 10, comma 11, e 22, comma 1, lettera a); Considerato che il suddetto articolo 22, comma 1, lettera a) dispone l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7-quater, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, pari a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 e concernente il finanziamento delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo delle ZES e delle attivita' dell'Agenzia per la coesione territoriale a supporto dei medesimi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, recante «Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale»; Visto il contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018), sottoscritto in data 13 luglio 2016, e in particolare l'articolo 3, il quale prevede che il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni centrali comprende, tra l'altro, il personale non dirigente dell'Agenzia per la coesione territoriale, e l'articolo 7, il quale dispone che l'area delle Funzioni centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni centrali di cui al citato articolo 3; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area Funzioni centrali per il triennio 2016 - 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, e in particolare la «Sezione dirigenti» ed il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016 - 2018, sottoscritto l'11 marzo 2022, dai quali si evince la corrispondenza professionale tra il personale dirigente delle predette aree; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019 - 2021, sottoscritto il 9 maggio 2022; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016 - 2018, sottoscritto il 7 ottobre 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ravvisata la necessita' di individuare le risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per la coesione territoriale da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la nota dell'Agenzia per la coesione territoriale prot. n. 30614 del 27 ottobre 2023, con la quale sono individuate le risorse umane da trasferire in attuazione del citato articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023, pari a sedici dirigenti di seconda fascia, di cui due con incarico dirigenziale di prima fascia, 116 unita' di personale non dirigenziale, di cui sessantacinque di area III, 47 di area II e 4 di area I, nonche' 7 unita' di personale a tempo determinato; Ravvisata, conseguentemente, la necessita' di incrementare i posti di funzione previsti per il Dipartimento per le politiche di coesione; Tenuto conto del personale dirigenziale dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonche' dei posti di funzione effettivamente ricoperti; Ritenuto necessario adeguare l'organizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione e ridefinirne i compiti, alla luce di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023, incrementandone l'articolazione da due a cinque Uffici di livello generale e da quattro a diciotto Servizi di livello dirigenziale non generale, al fine di innalzare il complessivo livello di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; Ritenuto necessario, a tal fine, provvedere alla soppressione di due posizioni di seconda fascia per consentire la costituzione di una posizione di prima fascia, garantendo l'invarianza finanziaria; Rilevata, altresi', la necessita' di ridenominare il predetto Dipartimento in «Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud»; Informate le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1 Soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale 1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di seguito denominato decreto-legge, a decorrere dal 1° dicembre 2023 l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' soppressa.